Dall’individuazione delle sorgenti agli studi di dispersione, il decreto direttoriale 309/2023 offre criteri tecnici per valutare gli odori prodotti dagli impianti. Non fissa un limite unico valido per ogni attività
Quando un’impresa chiede un’autorizzazione ambientale, come si valuta il possibile impatto degli odori sul territorio? Il riferimento nazionale è costituito dagli Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo 152/2006, approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il decreto direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023. Il documento aiuta a impostare le valutazioni tecniche nelle procedure autorizzative e a scegliere gli strumenti adatti alle caratteristiche dell’impianto. mase.gov.it
Si tratta di un tema che interessa attività molto diverse: dal trattamento dei rifiuti alla depurazione, fino alle produzioni industriali. L’odore percepito all’esterno può dipendere da più sorgenti e variare con le condizioni di esercizio e con la dispersione nell’aria. Per questo la valutazione richiede di descrivere il processo, le emissioni e il territorio circostante, invece di affidarsi a un solo dato.
Che cosa prevede l’articolo 272-bis
L’articolo 272-bis del Testo unico ambientale disciplina le emissioni odorigene degli impianti e delle attività. Fra gli strumenti che possono essere impiegati nell’ambito delle autorizzazioni figurano prescrizioni impiantistiche e gestionali, criteri di localizzazione e procedure per definire portate o concentrazioni massime di emissione odorigena, espresse in unità odorimetriche. Normattiva
Questo non significa che esista un unico valore nazionale da applicare indistintamente a tutti gli stabilimenti. Le condizioni da rispettare dipendono dal quadro normativo pertinente e dalle valutazioni svolte per il caso concreto. Anche la natura delle sorgenti cambia: un’emissione convogliata in un camino presenta caratteristiche diverse da un’emissione diffusa proveniente, per esempio, da una fase di movimentazione o stoccaggio. Individuarle correttamente è il primo passo per scegliere misure e interventi utili. Normattiva
Il ruolo del decreto 309/2023
Gli indirizzi approvati nel 2023 forniscono una struttura tecnica comune per affrontare il tema degli odori nelle istruttorie. Il Ministero indica che il documento e i suoi allegati riguardano, fra l’altro, la documentazione da predisporre per la domanda autorizzativa e le attività di valutazione. Il loro scopo è rendere più ordinato il confronto tra i dati presentati dal gestore e le verifiche dell’autorità competente. mase.gov.it
In pratica, l’istruttoria deve poter rispondere a domande precise: quali fasi dell’impianto generano odori? In quali condizioni operano? Quali dati sono stati raccolti sulle emissioni? Quale impatto viene stimato nelle aree circostanti? Sono previsti sistemi di prevenzione o abbattimento? E come sarà controllata la situazione dopo l’avvio o la modifica dell’attività?
Le risposte possono richiedere strumenti diversi, da utilizzare secondo lo scopo della valutazione: campionamenti, analisi olfattometriche, caratterizzazione chimica, studi di dispersione o indagini sulla percezione del disturbo. Nessuno di questi strumenti, preso da solo, descrive necessariamente l’intero problema. Una concentrazione misurata alla sorgente, per esempio, non coincide automaticamente con l’odore percepito presso le abitazioni: tra i due punti intervengono distanza, meteorologia e caratteristiche delle emissioni.
Il contributo del documento SNPA
A completare il quadro tecnico c’è la pubblicazione SNPA del 2025 sulle emissioni odorigene. Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente la presenta come una revisione del precedente documento del 2018, aggiornata alla luce delle novità metodologiche, tecnologiche e normative. È rivolta in particolare agli enti di controllo, per aiutarli a scegliere gli approcci più adeguati alla prevenzione, alla valutazione e al monitoraggio degli odori. Sistema nazionale protezione ambiente
Il documento SNPA e gli indirizzi ministeriali svolgono quindi funzioni collegate: offrono riferimenti tecnici per esaminare le emissioni e impostare i controlli. Nell’istruttoria concreta, però, occorre sempre guardare anche alle disposizioni applicabili nel territorio, alle caratteristiche dell’impianto e alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. SNPA aveva già segnalato che alcune parti delle metodologie pubblicate nel 2018 erano state superate dalle successive innovazioni e rinviava, per gli aspetti tecnici e autorizzativi, al decreto del 2023. Sistema nazionale protezione …
Dalla domanda al controllo dell’impianto
Per un progetto nuovo o per la modifica di un’attività esistente, affrontare gli odori già nella documentazione iniziale permette di chiarire quali sorgenti saranno presenti e quali misure sono previste per contenerle. L’autorità può così valutare il progetto, chiedere integrazioni e definire prescrizioni coerenti con i risultati dell’istruttoria.
Il lavoro non termina necessariamente con il rilascio dell’autorizzazione. Il monitoraggio durante l’esercizio serve a verificare le condizioni effettive dell’impianto e a confrontarle con quelle esaminate sulla carta. Se emergono segnalazioni di molestie olfattive, diventa utile ricostruirne orari, frequenza e distribuzione sul territorio, insieme ai dati di funzionamento e alle verifiche ambientali. È in questo passaggio che una valutazione preventiva può essere confrontata con ciò che accade intorno allo stabilimento.
Gli indirizzi nazionali offrono, in sostanza, un metodo per porre le domande giuste e documentare le risposte. Per imprese, tecnici ed enti, la parte decisiva resta l’applicazione al singolo impianto: identificare le sorgenti, scegliere metodi di misura appropriati, valutare l’impatto e stabilire come controllare nel tempo l’efficacia delle misure adottate.


Lascia un commento