Respinto il ricorso di quattro Comuni bergamaschi che chiedevano di fermare la conferenza di servizi in attesa di risolvere le criticità dell’impianto esistente. La sentenza non autorizza il nuovo impianto: i suoi impatti devono essere valutati nel procedimento.
Le segnalazioni di odori provenienti dall’area dell’impianto di Montello, in provincia di Bergamo, non impongono di sospendere l’iter autorizzativo di un nuovo progetto previsto nello stesso stabilimento. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 1142 pubblicata il 7 agosto 2026. I giudici hanno respinto il ricorso dei Comuni di Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate e Gorlago contro la decisione della Provincia di Bergamo di proseguire la conferenza di servizi. mdp.giustizia-amministrativa.it
Il punto della decisione è quando e dove valutare le criticità ambientali. Secondo il Tar, il procedimento relativo al nuovo impianto e quello riguardante l’autorizzazione dell’attività esistente sono distinti. Le questioni sollevate dai Comuni, compresi i possibili effetti del nuovo progetto sul territorio, devono essere esaminate durante l’iter autorizzativo. La sentenza non equivale a un via libera alla costruzione o all’esercizio del nuovo impianto. mdp.giustizia-amministrativa.it
L’impianto esistente e il nuovo progetto
La società Montello S.p.A. opera nel recupero degli imballaggi in plastica e della frazione organica dei rifiuti urbani in forza di un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata nel 2015. Nello stabilimento sono presenti attività dedicate al trattamento dei rifiuti organici e alla selezione e al recupero delle plastiche. Nella sentenza il Tar dà conto delle segnalazioni di immissioni odorigene moleste avanzate negli anni dai quattro Comuni confinanti e delle prescrizioni adottate dalla Provincia anche per ridurre le emissioni. mdp.giustizia-amministrativa.it
La società ha presentato un’istanza per realizzare, nella stessa area, un distinto impianto per la produzione di energia elettrica e termica per autoconsumo. Secondo la descrizione del progetto riportata nella sentenza, l’impianto utilizzerebbe residui provenienti dalle attività di recupero e riciclaggio già svolte nello stabilimento. La richiesta segue la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), disciplinata dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e collegata alla valutazione di impatto ambientale. Si tratta della descrizione di un progetto sottoposto a esame, non di un’opera già autorizzata dalla pronuncia del Tar. mdp.giustizia-amministrativa.it
Perché i Comuni chiedevano la sospensione
I quattro Comuni avevano chiesto alla Provincia di fermare il procedimento sul nuovo impianto fino alla conclusione del riesame dell’AIA relativa allo stabilimento esistente e alla risoluzione delle molestie olfattive. A loro giudizio, valutare il nuovo progetto mentre permanevano criticità legate agli odori avrebbe potuto aggravare la situazione ambientale. La Provincia aveva respinto la richiesta e la prima seduta della conferenza di servizi si era tenuta il 21 maggio 2025, con la partecipazione dei Comuni in qualità di osservatori. mdp.giustizia-amministrativa.it
Nel ricorso erano contestati anche altri atti, tra cui una modifica non sostanziale dell’AIA esistente. Quest’ultima riguardava, fra l’altro, la realizzazione di un sistema a doppio portone davanti alle buche di scarico del rifiuto organico e di un nuovo separatore nella fase di pretrattamento: interventi che la sentenza descrive come presumibilmente finalizzati anche a ridurre le emissioni odorigene. I Comuni avevano inoltre sollevato questioni sulla partecipazione al procedimento, su una possibile variante urbanistica e sull’opportunità di un’inchiesta pubblica. mdp.giustizia-amministrativa.it
La risposta del Tar sugli odori
Per il Tar, la soluzione delle criticità odorigene dell’impianto esistente non è una condizione preliminare necessaria per avviare o proseguire il procedimento relativo al nuovo progetto. I giudici distinguono i due percorsi amministrativi e osservano che proprio la conferenza di servizi è chiamata a valutare l’adeguatezza del progetto rispetto al contesto ambientale in cui dovrebbe operare, comprese le possibili interferenze con le attività già presenti. mdp.giustizia-amministrativa.it
La Provincia poteva quindi continuare l’istruttoria, riservando al suo svolgimento l’esame degli impatti e delle questioni poste dagli enti locali. Secondo la sentenza, la scelta di non sospendere l’iter non presenta un’irragionevolezza manifesta. Il Tar non accerta, con questa decisione, che le molestie olfattive siano cessate o che il nuovo impianto sia privo di effetti: si pronuncia sulla legittimità della prosecuzione del procedimento contestata dai Comuni. mdp.giustizia-amministrativa.it
Anche le questioni urbanistiche trovano, secondo i giudici, la loro sede di esame nello svolgimento della conferenza di servizi. Quanto alla richiesta di un’inchiesta pubblica, il Tar dà conto della posizione della Provincia, secondo cui la fase per la presentazione delle osservazioni era stata espletata e la richiesta formulata all’avvio della conferenza era tardiva. La pronuncia ribadisce così la distinzione tra le valutazioni da compiere prima di aprire un procedimento e quelle che devono maturare al suo interno. mdp.giustizia-amministrativa.it
Che cosa cambia dopo la sentenza
Il ricorso è stato integralmente respinto. L’iter amministrativo per il nuovo impianto può proseguire, mentre gli enti competenti dovranno valutare il progetto secondo le regole del procedimento e motivare la decisione finale. La sentenza lascia quindi aperta la questione sostanziale che interessa il territorio: quale sarà l’impatto complessivo delle attività esistenti e di quelle proposte, anche sotto il profilo degli odori. mdp.giustizia-amministrativa.it
Per chi segue le autorizzazioni ambientali, il caso chiarisce un confine preciso: la presenza di molestie olfattive segnalate intorno a uno stabilimento è un elemento da considerare nell’istruttoria del nuovo progetto, ma non determina automaticamente il blocco della conferenza di servizi relativa a un impianto distinto. L’esito ambientale del progetto dipenderà dagli accertamenti e dal provvedimento conclusivo, non da questa sentenza sulla prosecuzione dell’iter.


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