Il Tar Emilia-Romagna interviene sugli indirizzi ministeriali del 2023 previsti dall’articolo 272-bis del Testo unico ambientale. Al centro del caso le emissioni di un impianto e la valutazione dell’impatto odorigeno
Un chiarimento importante per aziende, tecnici e amministrazioni che si trovano ad affrontare il tema delle emissioni odorigene. Gli indirizzi adottati dal Ministero dell’Ambiente nel 2023 per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Testo unico ambientale non hanno natura normativa e non introducono, da soli, prescrizioni direttamente vincolanti.
A stabilirlo è il Tar Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con la sentenza n. 7 del 2026, intervenendo su una controversia nella quale uno dei punti centrali riguardava proprio la valutazione dell’impatto odorigeno di un’attività produttiva.
Una decisione interessante perché permette di capire meglio quale ruolo abbiano gli indirizzi Mase sulle emissioni odorigene, riferimento tecnico sempre più importante nei procedimenti autorizzativi ambientali.
Gli indirizzi Mase sulle emissioni odorigene
Il punto di partenza è l’articolo 272-bis del decreto legislativo 152/2006, introdotto nel Testo unico ambientale per disciplinare in maniera più esplicita le emissioni odorigene degli stabilimenti.
La norma consente alla normativa regionale e alle autorizzazioni ambientali di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni di odore.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha successivamente approvato, con il decreto direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.
Il documento fornisce un riferimento tecnico nazionale per affrontare un problema storicamente caratterizzato da discipline e metodologie differenti tra i territori.
Il Tar: non hanno natura normativa
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda proprio il valore di questi indirizzi.
Il Tar evidenzia che il decreto direttoriale del 2023 non ha natura normativa. Gli indirizzi ministeriali costituiscono quindi un riferimento tecnico per l’applicazione dell’articolo 272-bis, ma non possono essere automaticamente considerati alla stregua di una norma capace di introdurre autonomamente obblighi e limiti vincolanti.
La distinzione è tutt’altro che formale.
Nel sistema delineato dall’articolo 272-bis, infatti, un ruolo importante rimane affidato alle Regioni e alle autorità competenti, che possono introdurre specifiche misure nell’ambito della disciplina e dei procedimenti autorizzativi.
Questo significa che, per comprendere quali prescrizioni debba effettivamente rispettare un impianto, non è sufficiente richiamare genericamente gli indirizzi Mase: occorre verificare la normativa regionale applicabile, il contenuto dell’autorizzazione ambientale e le eventuali prescrizioni impartite dall’autorità competente.
Il caso esaminato dal tribunale
La controversia affrontata dai giudici amministrativi riguardava un’attività produttiva e le valutazioni effettuate in relazione al suo impatto odorigeno.
Nel procedimento erano entrati elementi tecnici particolarmente interessanti per il settore: le sorgenti di emissione, il funzionamento del biofiltro, l’individuazione dei ricettori e la modellizzazione della dispersione degli odori.
Tra gli strumenti presi in considerazione figuravano anche i modelli CALMET e CALPUFF, utilizzati per ricostruire la dispersione degli inquinanti e delle emissioni in atmosfera sulla base delle caratteristiche della sorgente e delle condizioni meteorologiche.
La valutazione dell’impatto odorigeno, infatti, non si esaurisce nella semplice misurazione della concentrazione di odore alla sorgente.
Occorre capire come l’emissione si disperde nell’ambiente e quale concentrazione può raggiungere presso i ricettori, cioè abitazioni e altri luoghi potenzialmente interessati.
Il nodo del Peak to Mean Ratio
La sentenza entra anche in un aspetto molto tecnico della modellistica applicata agli odori: il Peak to Mean Ratio.
I modelli di dispersione restituiscono generalmente concentrazioni mediate su determinati intervalli temporali. La percezione dell’odore da parte delle persone può però essere influenzata anche da picchi molto più brevi.
Per questo, nelle valutazioni dell’impatto odorigeno, possono essere utilizzati fattori che consentono di passare dalla concentrazione media modellata a una stima delle concentrazioni di picco potenzialmente percepite.
È uno degli elementi che dimostrano quanto la valutazione delle molestie olfattive sia più complessa della semplice domanda: “c’è odore oppure no?”.
Cosa cambia per aziende e amministrazioni
La pronuncia del Tar offre soprattutto un’indicazione sul modo in cui devono essere letti gli indirizzi nazionali del 2023.
Il documento Mase rappresenta un riferimento tecnico nazionale, ma non sostituisce automaticamente le norme regionali né le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni.
Per le aziende diventa quindi fondamentale verificare il quadro applicabile al proprio impianto: dalla disciplina regionale alle condizioni contenute nell’AIA o negli altri titoli autorizzativi, fino alle eventuali prescrizioni introdotte dall’autorità competente.
Allo stesso modo, per le amministrazioni la gestione delle emissioni odorigene richiede una valutazione costruita sul singolo caso, utilizzando strumenti tecnici adeguati e motivando le eventuali prescrizioni.
Una materia ancora in evoluzione
Le emissioni odorigene rappresentano uno dei settori ambientali nei quali il quadro italiano continua a essere particolarmente articolato.
L’articolo 272-bis ha introdotto una base nazionale e gli indirizzi Mase del 2023 hanno fornito un riferimento tecnico comune, ma Regioni e autorità competenti continuano ad avere un ruolo centrale nella concreta disciplina degli impianti.
La sentenza del Tar Emilia-Romagna contribuisce ora a definire meglio un tassello del sistema: gli indirizzi ministeriali costituiscono uno strumento tecnico importante, ma non possono essere trasformati automaticamente in prescrizioni normative vincolanti.


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