Dall’articolo 272-bis del Testo unico ambientale agli indirizzi Mase: come vengono valutati gli odori prodotti dagli impianti, quali strumenti possono essere utilizzati e cosa cambia nelle procedure autorizzative
Le emissioni odorigene sono diventate negli ultimi anni un tema sempre più rilevante nelle autorizzazioni ambientali. Impianti di trattamento dei rifiuti, depuratori, attività industriali, allevamenti, impianti di biogas e biometano possono infatti produrre odori capaci di generare disturbo nelle aree circostanti.
Ma cosa prevede la normativa italiana sulle emissioni odorigene?
Il punto di partenza è l’articolo 272-bis del decreto legislativo 152/2006, il Testo unico ambientale. A questo si sono aggiunti nel 2023 gli indirizzi nazionali approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che hanno costruito un quadro tecnico comune per la valutazione e la gestione dell’impatto odorigeno.
Emissioni odorigene: cosa dice l’articolo 272-bis
L’articolo 272-bis del Testo unico ambientale è il riferimento nazionale fondamentale.
La norma prevede che la disciplina regionale o le autorizzazioni possano introdurre misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.
Questo può tradursi, a seconda dei casi, nell’introduzione di valori limite espressi come concentrazione di odore, prescrizioni sugli impianti, criteri relativi alla localizzazione delle attività o specifiche procedure per contenere le emissioni.
Il sistema italiano non si basa quindi semplicemente su un unico limite nazionale valido indistintamente per qualsiasi impianto.
Un ruolo importante rimane nelle mani delle Regioni e delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali.
Il decreto Mase sulle emissioni odorigene
Un passaggio fondamentale è arrivato il 28 giugno 2023.
Con il decreto direttoriale n. 309, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.
L’approvazione è stata successivamente comunicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2023.
L’obiettivo è mettere a disposizione delle autorità competenti un quadro tecnico di riferimento comune per affrontare un fenomeno che, per molto tempo, è stato gestito attraverso approcci anche molto differenti tra una parte d’Italia e l’altra.
Il decreto definisce infatti gli indirizzi come documento tecnico rivolto alle autorità competenti in materia di emissioni odorigene.
Quali impianti sono interessati
Gli indirizzi riguardano direttamente gli stabilimenti ricadenti nella Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e possono assumere rilevanza anche nelle istruttorie riguardanti installazioni sottoposte ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Tra le attività potenzialmente interessate dal problema degli odori possono rientrare, a seconda delle caratteristiche e del regime autorizzativo, impianti di trattamento dei rifiuti, produzione di biogas e biometano, depurazione delle acque, lavorazioni industriali e attività caratterizzate da un significativo potenziale odorigeno.
Il punto centrale è la valutazione dell’effettiva capacità dell’attività di produrre un impatto olfattivo sui ricettori circostanti.
Non basta sapere quanto odore esce dall’impianto
Uno degli aspetti più interessanti degli indirizzi Mase è proprio l’approccio complessivo al problema.
La valutazione delle emissioni odorigene non consiste necessariamente nella sola misurazione dell’odore alla sorgente.
Bisogna considerare anche come quell’emissione viene trasportata nell’atmosfera e quale impatto può produrre sulle persone che vivono o lavorano nelle vicinanze.
Entrano quindi in gioco la concentrazione di odore, la portata dell’emissione, le caratteristiche della sorgente, le condizioni meteorologiche e la distanza dai cosiddetti ricettori.
Lo studio di impatto olfattivo
Uno degli strumenti centrali è lo studio di impatto olfattivo.
Attraverso modelli matematici di dispersione è possibile simulare il comportamento delle emissioni nell’atmosfera e stimare le concentrazioni di odore che potrebbero raggiungere determinate aree.
Il modello utilizza informazioni sulle sorgenti insieme ai dati meteorologici e alle caratteristiche del territorio.
Il risultato può essere rappresentato attraverso mappe che mostrano la distribuzione prevista dell’impatto odorigeno attorno all’impianto.
Il decreto Mase dedica uno specifico allegato proprio ai requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione.
Il campionamento e l’olfattometria dinamica
Un altro tassello fondamentale riguarda la misurazione dell’odore.
I campioni possono essere prelevati dalle sorgenti e successivamente analizzati attraverso olfattometria dinamica, metodo che permette di determinare la concentrazione di odore utilizzando un panel di esaminatori selezionati.
Il risultato viene generalmente espresso in unità odorimetriche europee per metro cubo (ouE/m³).
Il campionamento è particolarmente delicato: sorgenti convogliate, vasche, biofiltri e sorgenti diffuse presentano caratteristiche differenti e richiedono strategie adeguate.
Per questo uno degli allegati agli indirizzi nazionali è specificamente dedicato al campionamento olfattometrico.
Anche le segnalazioni dei cittadini possono diventare dati
C’è poi il problema del disturbo effettivamente percepito dalla popolazione.
Le segnalazioni di cattivi odori non devono necessariamente rimanere una semplice raccolta di telefonate o proteste.
Se organizzate attraverso metodologie strutturate, possono contribuire alla ricostruzione degli episodi odorigeni.
Data, ora, durata, intensità e posizione del segnalante possono essere confrontate con direzione e velocità del vento e altri dati meteorologici.
Non a caso un altro allegato degli indirizzi Mase riguarda proprio la strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo.
È lo stesso principio alla base dei sistemi che in alcuni territori coinvolgono cittadini selezionati come “sentinelle” degli odori.
Analisi chimiche: quali sostanze provocano l’odore?
L’olfattometria permette di quantificare la concentrazione dell’odore, ma non dice necessariamente quali molecole siano responsabili della percezione.
Per questo può essere necessario affiancare una caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene.
Tra le sostanze frequentemente associate a fenomeni odorigeni possono esserci, a seconda del processo, ammoniaca, idrogeno solforato, mercaptani, ammine e differenti composti organici volatili.
Anche questo aspetto viene affrontato dagli indirizzi nazionali attraverso uno specifico allegato tecnico.
IOMS e nasi elettronici
Particolarmente interessante per l’evoluzione tecnologica del settore è l’ultimo allegato.
Il documento riguarda gli IOMS, Instrumental Odour Monitoring Systems, cioè sistemi strumentali utilizzati per il monitoraggio degli odori.
In questa famiglia possono rientrare tecnologie basate su array di sensori e sistemi di elaborazione capaci di riconoscere determinate impronte associate alle emissioni.
È il campo nel quale stanno evolvendo anche i cosiddetti nasi elettronici.
Il vantaggio potenziale rispetto a un campionamento occasionale è evidente: un sistema installato sul territorio può raccogliere informazioni in maniera continuativa, consentendo di individuare eventi odorigeni e confrontarli con attività dell’impianto, segnalazioni e condizioni meteorologiche.
AUA, AIA e autorizzazioni alle emissioni
Gli odori possono quindi entrare direttamente nei procedimenti autorizzativi.
Gli indirizzi si applicano direttamente agli stabilimenti della Parte quinta del Testo unico ambientale, compresi quelli sottoposti ad Autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga. Per le installazioni sottoposte ad AIA assumono invece rilievo come criterio di tutela nell’istruttoria autorizzativa.
Questo significa che un’attività con un potenziale impatto odorigeno può essere chiamata a descrivere le sorgenti, valutarne l’impatto e adottare specifiche misure di prevenzione o abbattimento.
Biofiltri, scrubber, carboni attivi, confinamento delle sorgenti e sistemi di aspirazione rappresentano alcune delle tecnologie che possono entrare nelle strategie di gestione.
Il ruolo delle Regioni resta fondamentale
Gli indirizzi nazionali non hanno cancellato le competenze regionali.
Le Regioni possono infatti adottare proprie discipline e individuare criteri applicativi per la gestione delle emissioni odorigene.
Un esempio concreto arriva dal Veneto, dove gli indirizzi nazionali vengono utilizzati come orientamento operativo nelle istruttorie di Valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento agli allegati relativi alla modellistica, al campionamento e alla valutazione del disturbo.
Per un’azienda non è quindi sufficiente conoscere il quadro nazionale: occorre verificare anche la normativa e gli indirizzi della Regione nella quale si trova l’impianto e le prescrizioni contenute nel singolo titolo autorizzativo.
Dalla “puzza” alla valutazione tecnica
È probabilmente questo il cambiamento più importante.
Una segnalazione parte quasi sempre da qualcosa di molto semplice: “si sente cattivo odore”.
Il sistema tecnico e autorizzativo deve però trasformare quella percezione in informazioni verificabili: individuazione delle sorgenti, campionamento, concentrazione di odore, analisi chimiche, modellistica, segnalazioni della popolazione e monitoraggio strumentale.
Gli indirizzi Mase hanno costruito un quadro comune all’interno del quale utilizzare questi strumenti.
Per gestori e progettisti significa che le emissioni odorigene sono ormai un elemento da considerare fin dalla progettazione e dall’autorizzazione dell’impianto, e non soltanto quando cominciano ad arrivare le proteste dei residenti.


Lascia un commento