Per valutare la molestia olfattiva di un’attività autorizzata, il giudice deve confrontarsi con gli studi sulle emissioni e con gli interventi adottati dall’azienda. Il procedimento torna al Tribunale di Macerata
Le segnalazioni dei residenti documentano il disagio causato dagli odori, ma non possono essere esaminate isolatamente quando nel processo sono disponibili anche studi sulle emissioni e rilievi degli enti di controllo. È il punto centrale della sentenza n. 30546/2026 della terza sezione penale della Cassazione, relativa alle emissioni odorigene di una fonderia. La Corte ha annullato con rinvio la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata nei confronti del legale rappresentante della società e del delegato per ambiente e sicurezza. Il nuovo giudizio dovrà esaminare gli elementi tecnici e motivare la valutazione della tollerabilità degli odori. Studio Legale Scarlino
Il caso della fonderia
Il Tribunale di Macerata aveva condannato i due imputati il 10 settembre 2025 per il reato previsto dall’articolo 674 del codice penale, contestato in relazione alle emissioni odorigene dell’impianto. La difesa ha impugnato la decisione richiamando, fra gli altri elementi, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e uno studio sulle emissioni. Ha sostenuto che la valutazione della molestia dovesse tenere conto anche del criterio della normale tollerabilità previsto dall’articolo 844 del codice civile per le immissioni. Studio Legale Scarlino
Nella ricostruzione della vicenda riportata dallo Studio Legale Scarlino, lo studio tecnico era stato presentato dopo che una precedente richiesta di decreto penale era stata respinta in attesa di accertamenti sulle emissioni odorigene. La stessa sentenza di condanna dava conto dell’assenza di valori anomali nei rilievi di ARPAM. Erano emersi, però, anche rilievi sul parziale adempimento di alcuni interventi e sulla necessità di approfondire la fattibilità della completa chiusura delle aperture sul tetto dei capannoni. Questi elementi costituivano il quadro che il giudice doveva valutare nel suo insieme. Studio Legale Scarlino
Autorizzazione e tollerabilità degli odori
Il fatto che un impianto sia autorizzato non esclude automaticamente la configurabilità di una molestia olfattiva penalmente rilevante. Secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione, però, la valutazione cambia a seconda che l’attività si svolga senza autorizzazione oppure nel rispetto dell’autorizzazione e dei limiti applicabili.
Nel secondo caso assume rilievo il criterio della normale tollerabilità. Occorre inoltre considerare se il gestore abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per limitare l’impatto all’esterno. La verifica richiede quindi di esaminare le condizioni di esercizio dell’impianto, i dati disponibili e le misure di contenimento, oltre alla frequenza e alle caratteristiche degli odori avvertiti dai residenti. Studio Legale Scarlino
Perché la condanna è stata annullata
Nel caso della fonderia, la Cassazione ha ritenuto insufficiente il percorso seguito nella motivazione della condanna. Il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni dei residenti sulla durata, la ripetizione e l’intensità del fenomeno odorigeno, ma non si era confrontato adeguatamente con lo studio tecnico richiamato dalla difesa e con gli esiti dei controlli. Avrebbe dovuto spiegare perché quegli elementi non modificavano la valutazione della molestia. Studio Legale Scarlino
La Corte ha chiesto anche una motivazione più precisa sul peso da attribuire agli interventi riguardanti le aperture dei capannoni. Il punto non è soltanto stabilire se fossero state formulate prescrizioni o osservazioni tecniche: occorre chiarire quanto incidessero sulla situazione contestata, tenendo conto delle obiezioni e dei dati presentati nel processo. La Cassazione ha perciò disposto il rinvio al Tribunale di Macerata, davanti a un diverso giudice, per un nuovo esame. Studio Legale Scarlino
L’annullamento non è un’assoluzione e non stabilisce che gli odori fossero tollerabili. Indica che la responsabilità non poteva essere affermata con quella motivazione. Sarà il giudice del rinvio a rivalutare il caso, confrontando le testimonianze dei residenti con lo studio sulle emissioni, i rilievi di ARPAM e gli accorgimenti tecnici adottati o ancora da esaminare. Studio Legale Scarlino
La vicenda interessa gli operatori del settore perché mette in evidenza il ruolo della documentazione tecnica nelle controversie sugli odori. Le segnalazioni sono una parte essenziale della ricostruzione del disagio; gli studi e i controlli aiutano a valutare le emissioni e le condizioni dell’impianto. Nel giudizio, ciascun elemento deve trovare una risposta motivata.
Fonti nel testo: scheda di analisi della sentenza e collegamento al provvedimento su Italgiure. Il collegamento al PDF ufficiale non era accessibile durante questa verifica: prima della pubblicazione consiglio di aprirlo e confrontare numero, dispositivo e passaggi della motivazione.


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