Gli indirizzi del Ministero dell’Ambiente danno un quadro nazionale per applicare l’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006. Studi di impatto olfattivo, campionamenti, segnalazioni dei cittadini, analisi chimiche e sistemi strumentali: ecco cosa cambia per impianti e attività

Per anni uno dei problemi nella gestione delle emissioni odorigene in Italia è stato la forte frammentazione delle regole. Regioni e autorità competenti hanno sviluppato metodologie e criteri differenti per affrontare un fenomeno particolarmente difficile da misurare: un cattivo odore può essere intenso ma durare poco, può viaggiare con il vento e può essere percepito in maniera diversa dalle persone.

Un punto di riferimento nazionale è arrivato con il decreto direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha approvato gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006.

Non si tratta semplicemente di stabilire quanto può “puzzare” un impianto. Il documento costruisce un quadro tecnico molto più articolato per valutare, prevenire e gestire l’impatto odorigeno.

Da dove nasce la normativa sugli odori

L’articolo 272-bis del Testo unico ambientale stabilisce che la normativa regionale o le autorizzazioni possano prevedere misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene degli stabilimenti.

Possono quindi entrare nelle autorizzazioni prescrizioni relative, per esempio, a valori limite, portate, concentrazioni, caratteristiche delle sorgenti e sistemi di contenimento.

Il decreto 309/2023 interviene proprio su questo terreno, fornendo alle autorità competenti un quadro tecnico comune da utilizzare nelle istruttorie e nelle decisioni relative alle autorizzazioni ambientali.

Il testo completo può essere consultato direttamente sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Quali impianti sono interessati

Gli indirizzi hanno un campo di applicazione piuttosto ampio.

Si applicano direttamente agli stabilimenti disciplinati dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, quindi alle attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o regimi autorizzativi in deroga.

Per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) gli indirizzi possono invece entrare in gioco come criterio di tutela nell’ambito dell’istruttoria autorizzativa.

Questo significa che la questione odori può diventare parte concreta del procedimento con cui un impianto viene autorizzato o con cui vengono riesaminate le condizioni del suo esercizio.

Non esiste un solo modo per misurare un odore

Uno degli elementi più interessanti del decreto è proprio questo: il problema odorigeno viene affrontato attraverso più strumenti contemporaneamente.

Il documento è accompagnato da cinque allegati tecnici.

Il primo riguarda gli studi di impatto olfattivo attraverso modelli di dispersione. Sono strumenti utilizzati per stimare come le emissioni provenienti da una sorgente possano propagarsi sul territorio.

Il secondo affronta il campionamento olfattometrico, passaggio fondamentale perché un campione destinato all’analisi deve essere raccolto e conservato in maniera tale da rappresentare il più fedelmente possibile l’emissione originale.

Il terzo riguarda la percezione del disturbo olfattivo, quindi anche le modalità attraverso le quali possono essere organizzate e valutate le segnalazioni provenienti dal territorio.

Il quarto è dedicato alla caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene.

Il quinto, infine, affronta gli IOMS – Instrumental Odour Monitoring Systems, cioè i sistemi strumentali utilizzati per il monitoraggio degli odori.

Prima ancora delle misure: capire dove nasce l’odore

La valutazione parte dalla conoscenza dell’impianto.

Un’attività potenzialmente odorigena può avere infatti più sorgenti contemporaneamente: camini, vasche, capannoni, cumuli, aree di stoccaggio o fasi specifiche del processo produttivo.

Pensiamo a un depuratore. L’odore potrebbe essere associato all’arrivo dei reflui, alle vasche, al trattamento dei fanghi oppure allo stoccaggio.

Lo stesso vale per un impianto di compostaggio, un allevamento o un’attività industriale.

Per valutare correttamente l’impatto bisogna quindi ricostruire dove vengono generate le emissioni, con quale frequenza e in quali condizioni operative.

È uno dei motivi per cui un’indagine sugli odori raramente può ridursi a una singola misurazione.

Il ruolo dei modelli di dispersione

Una volta quantificate le sorgenti può diventare necessario capire dove finirà l’odore.

Entrano così in gioco i modelli matematici di dispersione.

Il principio è relativamente semplice: si prendono le caratteristiche dell’emissione e si combinano con informazioni meteorologiche e territoriali per simulare la propagazione nell’ambiente.

Direzione e velocità del vento, stabilità atmosferica, caratteristiche della sorgente e conformazione del territorio possono modificare profondamente il risultato.

L’obiettivo è stimare la frequenza con cui determinate concentrazioni di odore possono raggiungere i cosiddetti recettori, cioè abitazioni e altre aree potenzialmente interessate.

Anche le segnalazioni diventano uno strumento

Il decreto dedica attenzione anche alla percezione del disturbo olfattivo.

È un passaggio importante perché uno dei primi segnali di un problema arriva spesso proprio dalle persone che vivono attorno all’impianto.

Una telefonata isolata dice relativamente poco. Decine o centinaia di segnalazioni raccolte con criteri omogenei, corredate da orario e posizione e successivamente confrontate con i dati meteorologici possono invece contribuire alla ricostruzione di un episodio.

Non significa che una segnalazione dimostri automaticamente la responsabilità di un determinato impianto.

Significa piuttosto trasformare una percezione soggettiva in un’informazione utilizzabile all’interno di un’indagine più ampia.

Olfattometria, chimica e sensori

Un altro concetto importante è che concentrazione di odore e concentrazione chimica non sono sinonimi.

L’olfattometria dinamica misura la risposta sensoriale di un panel umano e permette di determinare la concentrazione odorimetrica.

Le analisi chimiche cercano invece di identificare e quantificare determinate sostanze presenti nell’emissione.

Gli IOMS utilizzano ancora un altro approccio: matrici di sensori e strumenti capaci di riconoscere o seguire nel tempo determinate caratteristiche dell’aria.

Sono tecniche differenti.

Ed è proprio per questo che il quadro nazionale non punta tutto su un’unica tecnologia: la scelta del metodo dipende dal problema che bisogna risolvere.

Perché il decreto è ancora importante

Il decreto 309 non ha cancellato la competenza delle Regioni nella disciplina delle emissioni odorigene. Ha però creato un riferimento tecnico nazionale sul quale amministrazioni, enti ambientali e imprese possono costruire valutazioni e prescrizioni.

E non è rimasto soltanto sulla carta.

Anche provvedimenti autorizzativi pubblicati da ARPAE nel 2026 continuano a richiamare espressamente il decreto 309/2023 nell’ambito della normativa applicabile alle emissioni e agli impatti odorigeni.

Per le imprese significa che l’odore non può più essere considerato semplicemente un fastidio difficile da inquadrare.

Può entrare nella progettazione dell’impianto, nella domanda di autorizzazione, nei sistemi di abbattimento, nelle campagne di monitoraggio e nelle prescrizioni imposte dall’autorità competente.

Ed è probabilmente questo il passaggio più importante introdotto dal nuovo quadro: dalla “puzza” denunciata dai cittadini a un impatto ambientale da studiare con procedure, strumenti e dati.


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