Respinto il ricorso contro il progetto Green Factory a Vallefoglia. Per i giudici il tema delle emissioni odorigene è stato affrontato adeguatamente: previsti nasi elettronici, olfattometria dinamica e monitoraggi sui recettori sensibili

L’iter autorizzativo del biodigestore di Talacchio è legittimo e anche le valutazioni sulle emissioni odorigene superano il vaglio del giudice amministrativo. È uno degli aspetti più interessanti, per il settore del controllo degli odori, della sentenza n. 462 dell’8 aprile 2026 con cui il TAR Marche ha respinto il ricorso contro il PAUR rilasciato per il progetto Green Factory a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il progetto riguarda un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi, destinato alla produzione di biometano e ammendante compostato misto. Secondo i dati del progetto, la capacità massima prevista è di 105.000 tonnellate all’anno, di cui 75.000 di frazione organica e 30.000 di sfalci e potature.

L’autorizzazione era stata contestata da alcuni residenti di Talacchio, con il Comune di Vallefoglia intervenuto nel giudizio a sostegno dei ricorrenti. Il TAR ha però ritenuto infondate le contestazioni e confermato il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino nel 2023.

La sentenza integrale del TAR Marche è particolarmente interessante perché dedica diversi passaggi proprio agli odori, al loro monitoraggio e agli effetti cumulativi con gli altri impianti presenti sul territorio.

Emissioni odorigene, cosa contestavano i ricorrenti

Uno dei fronti del ricorso riguardava la valutazione delle emissioni odorigene contenuta nello Studio di Impatto Ambientale.

Tra le contestazioni figuravano il riferimento alle linee guida della Regione Lombardia utilizzate per la modellizzazione degli odori, la caratterizzazione chimica delle emissioni e il richiamo, nella documentazione relativa al monitoraggio, alla precedente versione della UNI EN 13725, lo standard tecnico di riferimento per l’olfattometria dinamica.

I ricorrenti richiamavano inoltre il decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 giugno 2023 contenente gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Testo Unico Ambientale.

Il TAR, tuttavia, non ha accolto queste censure.

Secondo il Collegio, il proponente aveva affrontato in maniera ampia nel SIA sia gli impatti degli inquinanti sia quelli delle emissioni odorigene, considerando anche l’esposizione della popolazione ad ammoniaca e acido solfidrico.

Nasi elettronici e olfattometria dinamica per controllare gli odori

Particolarmente significativo per OdorNext è il passaggio dedicato al sistema di monitoraggio.

Il progetto prevede infatti che gli odori vengano controllati attraverso “nasi elettronici” e olfattometria dinamica sui recettori sensibili individuati nello Studio di Impatto Ambientale.

Il TAR sottolinea che si tratta di metodologie ammesse dalla normativa tecnica vigente e rileva che ARPAM, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, non aveva formulato rilievi critici su queste soluzioni.

Anche la contestazione relativa al riferimento alla vecchia edizione della UNI EN 13725 non è stata ritenuta decisiva. Secondo il Tribunale, infatti, il richiamo contenuto nelle BAT deve essere inteso con riferimento all’ultima versione disponibile della norma tecnica.

Il monitoraggio non rappresenta inoltre un elemento separato dal resto dell’autorizzazione. Dell’AIA fanno parte il Piano di Monitoraggio e Controllo e il documento istruttorio contenente le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera, con misure finalizzate a limitare gli impatti sulla popolazione e sulle matrici ambientali.

Il TAR: emissioni previste molto al di sotto dei limiti

La sentenza entra anche nel merito dei risultati degli studi previsionali.

Il TAR richiama le analisi contenute nello Studio di Impatto Ambientale, secondo le quali le emissioni previste risulterebbero, a seconda dei parametri considerati, da circa 100 fino a 100.000 volte inferiori ai limiti di riferimento.

È su questa base che il Tribunale considera gli impatti previsti non significativi.

Un altro elemento ritenuto rilevante è il rispetto delle BAT, le migliori tecniche disponibili, più recenti approvate dalla Commissione europea. Anche su questo punto il TAR richiama il parere favorevole espresso dall’ARPAM nell’ambito del procedimento autorizzativo.

Quanto agli indirizzi nazionali sulle emissioni odorigene adottati dal Ministero dell’Ambiente il 28 giugno 2023, il Tribunale osserva che non potevano essere utilizzati per mettere in discussione il PAUR, essendo il decreto successivo al rilascio dell’autorizzazione.

Valutati anche gli impatti cumulativi

Un’altra contestazione riguardava la presenza di altri impianti nell’area e la possibile sommatoria dei rispettivi impatti ambientali.

Anche in questo caso la ricostruzione del TAR è molto chiara: non è corretto affermare che gli altri impianti siano stati ignorati.

Nella relazione istruttoria della VIA risultavano considerati il depuratore, un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e due impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse. La relazione conteneva inoltre una specifica valutazione degli impatti cumulativi.

Il TAR giudica tale valutazione non manifestamente illogica o errata.

Discorso differente per la discarica di Ca’ Asprete e il vicino impianto TMB: secondo la sentenza, la loro distanza di circa 10 chilometri da Talacchio giustificava la mancata inclusione nella valutazione degli effetti cumulativi.

Anche l’AIA aveva comunque affrontato il rapporto con gli altri impianti presenti nell’area.

Le prescrizioni restano centrali anche dopo l’autorizzazione

La decisione non significa naturalmente che, ottenuta l’autorizzazione, il tema degli odori sia definitivamente chiuso.

Il TAR richiama infatti espressamente le prescrizioni stabilite in sede di VIA e AIA, che Green Factory dovrà rispettare durante l’esercizio dell’impianto. Il mancato rispetto delle condizioni ambientali può arrivare a incidere sulla permanenza stessa del titolo autorizzativo.

Ed è forse questo uno degli elementi più interessanti della vicenda dal punto di vista tecnico.

L’impatto odorigeno non viene affrontato attraverso un’unica misura, ma attraverso una combinazione di valutazioni previsionali, BAT, prescrizioni autorizzative e monitoraggio durante l’esercizio.

Un caso interessante per il settore degli odori

La sentenza di Talacchio offre quindi un’indicazione utile a progettisti, gestori e tecnici ambientali: la presenza di emissioni odorigene potenziali non rende di per sé incompatibile un impianto con il territorio.

Ciò che conta è il modo in cui queste emissioni vengono analizzate nel procedimento autorizzativo, le tecnologie previste per contenerle e, soprattutto, la possibilità di verificarne concretamente l’andamento una volta entrato in funzione l’impianto.

Nel caso Green Factory, il TAR ha ritenuto che questi elementi fossero stati affrontati in maniera adeguata. Ha quindi dichiarato infondate le contestazioni relative alle emissioni e al loro monitoraggio, così come quelle sugli impatti cumulativi, arrivando infine a respingere integralmente il ricorso.

Il caso di Talacchio diventa così interessante anche oltre i confini marchigiani: mostra quanto olfattometria dinamica, nasi elettronici, modellistica e piani di monitoraggio stiano assumendo un ruolo concreto non soltanto nella gestione quotidiana degli impianti, ma già nella fase in cui la loro sostenibilità ambientale viene valutata e autorizzata.


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